Superbonus 110%

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che è possibile beneficiare del superbonus 110 per cento anche per l’impianto solare fotovoltaico installato sul tetto del fabbricato adiacente. Ecco quanto precisato.

Con la risposta n. 614, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza al quesito di un contribuente che ha chiesto se è possibile beneficiare del superbonus “per
l’impianto con i pannelli solari installati sull’altra falda del tetto…a causa di disposizioni e regolamenti edilizi locali”.

Soffermandosi sul quesito rappresentato dall’istante relativo alla possibilità di
accedere al superbonus in relazione alle spese che sosterrà per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico al servizio dell’abitazione, ma con pannelli solari installati sulla
falda del tetto dell’edificio adiacente di cui è comproprietario, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto spiegato che con la circolare n. 24/E del 2020 è stato chiarito che il superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici, nonché per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.

L’Agenzia delle Entrate ha poi sottolineato che l’applicazione della maggiore aliquota è subordinata all’installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi
trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti
di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al
superbonus. Ma non solo. La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al superbonus.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, la circolare n. 30/E del 2020 ha chiarito che l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.

Lo stesso documento ha precisato che ai fini del superbonus l’installazione degli impianti può essere effettuata anche sulle pertinenze degli edifici e delle unità immobiliari e che, pertanto, l’agevolazione spetta anche nel caso in cui l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, come ad esempio sulle pensiline di un parcheggio aperto. La legge di Bilancio 2021 ha poi modificato il comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che l’installazione di impianti solari fotovoltaici possa avvenire anche “su strutture pertinenziali agli edifici”.

Alla luce di ciò, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in presenza di tutti i necessari requisiti, è possibile beneficiare del superbonus anche quando l’installazione dell’impianto fotovoltaico è effettuata su un edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati su cui detiene la comproprietà dell’area necessaria all’installazione stessa.